Sei risposte alle sei domande pi๠comuni sul pignoramento verso terzi.
L'argomento in oggetto è disciplinato dall'articolo 543 del cod. di proc. civ.. Tale articolo prende in considerazione due ipotesi di pignoramento presso terzi e precisamente il pignoramento di beni del debitore ma nella disponibilità materiale del soggetto terzo e pignoramento di beni (di solito somme di denaro) ancora nella disponibilità del soggetto terzo ma sui quali il debitore vanta dei crediti.
Premesso ciò il pignoramento ha come unico fine quello di far si che il creditore veda soddisfatto un proprio credito aggredendo i beni del debitore. Nel caso, quindi, di pignoramento presso terzi il creditore si rifà del proprio credito aggredendo i beni del debitore ma nella disponibilità di un soggetto estraneo.
Innanzitutto per poter procedere con un pignoramento presso terzi occorre che il creditore abbia notificato titolo esecutivo e precetto, tali atti poi, devono risultati non opposti da parte debitore, e prima del trascorrere dei 90 giorni (termine oltre i quali il precetto perde efficacia), il creditore cita a comparire innanzi al giudice competente sia il terzo che il debitore e lo fa citando appunto entrambe queste parti mediante la notifica dell'atto di pignoramento nel quale diffida sia il creditore che il terzo a non compiere atti sui beni pignorati. Nell'atto di pignoramento deve essere indicare i beni che si devono, dove si trovano, l'intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l'indicazione dell'indirizzo pec del creditore procedente. l'atto di citazione deve contenere l'invito al terzo di rendere, entro il termine di cui all'art. 547 cpc, una dichiarazione nella quale deve indicare i beni di cui è debitore verso il debitore principale. Una volta quindi che l'atto di pignoramento viene notificato al terzo questo è obbligato a rispettare quanto imposto dalla legge, ovvero è obbligato a custodire i beni indicati nell'atto di pignoramento. Notificato l'atto di pignoramento alle parti, l' ufficiale giudiziario deve immediatamente consegnare l'atto regolarmente notificato al creditore il quale provvede a depositarlo in cancelleria accompagnato da nota di iscrizione a ruolo, dal titolo esecutivo e dal precetto e lo deve fare entro 30 giorni dall'avvenuta consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, altrimenti l atto di pignoramento perde efficacia. Una volta che il pignoramento ha raggiunto la sua efficacia, il creditore, ai sensi dell'art. 497 del c.p.c., ha 45 giorno per richiedere la vendita o l'assegnazione dei beni pignoranti altrimenti il pignoramento perde efficacia e la si richiede con ricorso.
Il pignoramento come accennato in precedenza è solo lo step finale del processo esecutivo ma prima di giungere a tale fase bisogna prima munirsi di un titolo esecutivo (sentenza,ingiunzione di pagamento non opposto) dopodichè occorre notificare tale titolo esecutivo con il relativo atto di precetto. Se tali atti non sono opposti da parte debitrice, Si può procedere al pignoramento. Per i costi delle varie fasi appena elencate ci si riporta alle tabelle dei parametri forensi. Diversamente i costi sono concordati con il cliente e possono variare a secondo degli importi da ottenere tanto per la fase di pignoramento in se che per l'ottenimento del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 534 cpc il creditore, dalla consegna dell'atto di pignoramento notificato alle parti, ha 30 giorni di tempo per iscrivere a ruolo l'atto di pignoramento e lo deve fare allegando nota di iscrizione a ruolo, titolo esecutivo e precetto. Dalla notifica dell'atto di pignoramento alla data di comparizione delle parti devono trascorrere almeno 10 giorni, è cosa utile portare a 20/30 giorni tale data utile per consentire la comparizione delle parti con lo scopo di permettere al terzo di fornire la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc nel termine di 10 giorni. Infine ai sensi dell'art. 501 cpc, con ricorso si deve richiedere l'assegnazione o la vendita decorsi almeno 10 giorni dal pignoramento. Il pignoramento perde efficacia ai sensi dell'art. 497 cpc trascorsi 45 giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita dei beni del terzo.
Il pignoramento può essere bloccato versando all'ufficiale Giudiziario la somma di cui è debitori pi๠le spese. Così facendo i beni pignorati vengono liberati con ordinanza del giudice che attesta la volontà del debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro. Per aversi tale ordinanza il debitore deve presentare al giudice una dichiarazione di volontà di voler adempiere al proprio debito con una somma di denaro e depositare in cancelleria almeno 1/5 della somma accompagnata con una istanza di conversione. Diversamente si deve procedere con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni dalla notifica del atto di pignoramento se si tratta di opposizione al titolo esecutivo o al precetto ed in questo caso l'opposizione avviene con ricorso.
E' possibile eseguire un pignoramento presso terzi dopo che ci si è resi conto che i beni del debitore principale sono insufficienti a soddisfare il nostro credito oppure quando i beni del debitore sono nella disponibilità di un terzo soggetto.
Avvocato pignoramento verso terzi
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