Cassazione 1744/17: Licenziamento Orale.

  • Cassazione 1744/17: Licenziamento Orale.
    Pubblicata il:

    Giurisprudenza costante e consolidata nel tempo afferma a gran voce che il licenziamento intimato in forma orale è nullo. In quanto nullo non è in grado di produrre i propri effetti, dunque è inefficace. Il Licenziamento per avere peso ed affinchà© produca i proprie effetti deve necessariamente avere la forma scritta ove (grazie alla recente normativa) vengano indicati i motivi per i quali il datore di lavoro licenzi il lavoratore; dunque, il licenziamento orale è sempre inefficace a prescindere dalla natura dello stesso. In tal caso dunque il rapporto di lavoro non si è mai interrotto, non si è mai estinto, pertanto, il lavoratore ha diritto a tutte le retribuzioni  dal momento in cui veniva allontanato oralmente dal posto di lavoro. 

    Autore articolo Cassazione 1744/17: Licenziamento Orale.: Sgambato Associati
Hai bisogno di una consulenza? Contattaci per avviare la tua pratica
telefono sgambato associati 0823 751665

Altre notizie in ambito Licenziamenti senza giusta causa