SINISTRO STRADALE MORTALE: RISARCIMENTO DANNI

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    SINISTRO STRADALE MORTALE: RISARCIMENTO DANNI

    In caso di morte a seguito di incidente stradale chi ha diritto al risarcimento?

    Il nostro ordinamento, in caso di decesso a seguito di sinistro stradale, riconosce il diritto al risarcimento del danno non solo agli eredi diretti quali possono essere coniuge, figli, genitori, fratelli, ma anche a tuti coloro che dimostrano di aver avuto con la vittima deceduta un legame affettivo stabile, solido e duraturo, il cui decesso ha arrecato alla propria vita ingenti sofferenze psicologiche. In altre parole il risarcimento per la morte a seguito di sinistro stradale spetta tanto ai familiari conviventi quanto a soggetti non conviventi come possono essere zii o nipoti purché si dimostri il forte legame affettivo e la conseguente sofferenza per la perdita.

    Come dimostrare tale diritto al risarcimento in sede giudiziale?

    Fondamentale è dimostrare al giudice la effettiva e consistente relazione affettiva con il defunto, dunque dimostrare la sofferenza patita per tale scomparsa. Tutto ciò lo si può dimostrare in svariati modi, per esempio producendo in giudizio fotografie, messaggi, o mediante l’intervento di testimoni che mettono in rilievo tale rapporto di affetto. Per questo il diritto al risarcimento del danno spetta anche al fidanzato o alla fidanzata non convivente purché lo/a stesso/a condivideva con la vittima una relazione affettiva stabile.  

    Quali sono i danni risarcibili?

    I danni che possono essere risarciti sono di due tipi: danno patrimoniale e non patrimoniale.

    I danni patrimoniali ex art. 1223 c.c. e 2056 c.c. i quali includono:

    A) il danno emergente ovvero quel tipo di danno economico che ha subito la famiglia della vittima per affrontare spese quali possono essere quelle funerarie, mediche, ecc.  

    B) Il lucro cessante non è altro che il danno economico derivante dalle perdite economiche conseguenti alla scomparsa della vittima. In altre parole sono i mancati introiti economici che scaturiscono dalla morte della vittima -il contributo economico che la vittima dava alla propria famiglia-.

    Poi abbiamo i danni non patrimoniali i quali rappresentano quel tipo di danno dovuto alle sofferenze, al turbamento, all’afflizione conseguenti alla scomparsa della vittima. Tali danni non patrimoniali si distinguono in due sottocategorie:

    A) Danno iure hereditatis è il danno che subisce direttamente la vittima prima del decesso e che si trasmette ovviamente agli eredi. In poche parole è il danno che copre le sofferenze che ha subito il malcapitato dal momento dell’incidente stradale al momento in cui sopraggiunge la morte.

    B) Danno iure proprio è il danno che tocca direttamente i familiari della vittima per la morte del congiunto. Il danno biologico infatti è il danno riconosciuto ai familiari della vittima i quali dal decesso subiscono sofferenze immani le quali rientrano appunto in una categoria di danno risarcibile. Come anticipato poc’anzi tale danno va a indennizzare tanto i familiari conviventi quanto i non conviventi (zii, nipoti, nonni, fidanzati) i quali però devono, per ottenere tale risarcimento, provare lo stretto legame che vi era con la vittima e le conseguenti sofferenze psicofisiche subite a seguito della scomparsa. 

    Come si calcola il danno?

    Il danno si calcola in base alle famosissime tabelle di Milano. Si tratta di uno schema tabellare ove a sinistra verticalmente abbiamo i punti percentuali di invalidità, in altro orizzontalmente le fasce di età della vittima a destra l’aumento percentuale personalizzabile a seconda dei casi. Ovviamente influiscono fortemente sull’entità del danno sia il grado di parentela, sia il legame affettivo, sia l’età tanto della vittima quanto del superstite.

    Entro quanto tempo posso fare richiesta di risarcimento danni?

    Tale diritto si prescrive nel termine di 2 anni. Dunque, entro 2 anni gli eredi devono fare richiesta di risarcimento danni iure proprio alla compagnia di assicurazione responsabile. Identico discorso vale per la richiesta di risarcimento danni iure hereditatis la quale anche questa si prescrive nel termine di 5 anni. Sul punto l’art. 2947 del cod. civ., prevede che se il fatto che ha causato la morte è considerato reato e per tale reato è previsto un termine di prescrizione più lungo, questo si applica anche all’azione civile.

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