RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE MORTALE: TEMPI E MODALITA’

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    RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE MORTALE: TEMPI E MODALITA’


    Chi ha diritto al risarcimento in caso morte a seguito di sinistro stradale?

    Punto cardine del nostro ordinamento in tema di risarcimento del danno è rappresentato dall’art. 2054 c.c. il quale prevede che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. 
    A tal riguardo entra in gioco la compagnia assicurativa del veicolo che ha provocato la morte per incidente stradale, la quale dovrà intervenire e indennizzare economicamente il danno dai familiari conviventi e non conviventi della vittima.
    In tema di risarcimento del danno richiesto da persone non conviventi la giurisprudenza si è pronunciata favorevolmente sul risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il quale, potrà essere richiesto anche da perone non conviventi con la vittima purché dimostrino un intenso legame affettivo e un reale sconvolgimento della propria vita a seguito della morte del congiunto.
    Cosa indispensabile è rivolgersi ad uno studio legale altamente specializzato in tale materia, infatti, essendo in gioco interessi fortemente rilevanti e delicati, solo dei professionisti esperti nel settore del risarcimento del danno posso tutelare al meglio gli interessi e i diritti tanto della vittima quanto dei congiunti. Lo studio legale Sgambato associati rappresenta sull’argomento un punto di riferimento per numerosissimi clienti che ogni anno si affidano ai nostri professionisti per vedere curati e tutelati i propri diritti.

    Risarcimento da omicidio stradale: come calcolare il danno

    Dunque come statuito dall’art. 2054 c.c. chi ha causato la morte a seguito di un incidente stradale è responsabile, e dunque dovrà risarcire economicamente tanto i famigliari della vittima quanto la vittima stessa se tra l’evento (incidente) e la morte è intercorso un lasso di tempo più o meno ampio.
    La Corte di Cassazione in tema di quantificazione del danno ha sposato quanto elaborato dal Tribunale di Milano, ovvero le famose tabelle di Milano, le quali, di volta in volta, individuano il giusto risarcimento in termini economici e lo fanno prendendo in considerazione un valore economico di base, il quale potrà essere aumentato fino ad una soglia massima nel caso in cui vi siano particolari varianti. 
    Per esempio, la morte di un genitore per un figlio superstite o viceversa la somma base è di 168.250,00 euro la quale, potrà essere aumentata fino ad un massimo di 336.500,00 euro.
    Tale forbice di risarcimento del danno va, come abbiamo visto, da un minimo ad un massimo in quanto è fortemente suscettibile di variazione nel caso in cui vi siano particolari circostanze quali: la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare, la posizione economica e sociale della vittima e del superstite, la convivenza o meno della vittima con il superstite, il rapporto/relazione affettiva tra vittima e superstite, infine l’età tanto della vittima quanto del superstite. 

    Risarcimento incidente mortale: modalità, tempi e variabili ?

    Innanzitutto bisogna individuare uno studio legale altamente specializzato su tale argomento al fine di evitare sorprese negative e delusioni irrimediabili. Detto ciò, la richiesta di risarcimento del danno inizia con la comunicazione fatta via pec alla compagnia di assicurazione del veicolo che ha provocato la morte o su cui la vittima viaggiava in qualità di trasportato. L’ art. 2947 c.c. prevede che: “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.”
    Dunque, in virtù di quanto statuito dal codice civile, i soggetti conviventi e non che intendono richiedere tale tipo di risarcimento devono farlo entro due anni, a meno che per quel tipo di reato sia prevista una prescrizione più lunga, superiore a 2 anni, questa si applicherà anche all’azione civile. 
    Per tale materia le tempistiche per ottenere il giusto risarcimento del danno sono fortemente variabili a seconda che il risarcimento si ottenga mettendo in atto solo la fase stragiudiziale o c’è bisogno anche di quella giudiziale.
    La fase stragiudiziale ovviamente molto molto più celere e snella (durata massima qualche mese) si apre con la richiesta di risarcimento danni mendante l’invio di una messa in mora, infatti, sarà compito della compagnia di assicurazione, con l’ausilio di propri liquidatori attenzionare tutta la documentazione fornita dal legale a corredo della richiesta di risarcimento: eta della vittima, posizione sociale, reddito/patrimonio tanto della vittima quanto del familiare convivente, documentazione medica, spese mediche sostenute dai familiari prima del decesso, documentazione che prova il legame affettivo tra la vittima e il soggetto richiedente il risarcimento (foto, messaggi, lettere, video). Fatto ciò, il liquidatore quantificherà il danno e, dopo averlo comunicato al legale, se ritenuto congruo dai richiedenti, la procedura si conclude con l’emissione dell’assegno da parte della compagnia di assicurazioni. 
    Qualora tutto ciò non dovesse avvenire, nel senso che l’offerta della compagnia fosse ritenuta dal legale troppo bassa rispetto alle richieste, si aprirà gioco forza la fase giudiziale, molto molto più lunga, (tra i 2 e i 4 anni) che prevede lo svolgimento di una causa di risarcimento danni innanzi al tribunale competente per territorio. 

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    Autore articolo RISARCIMENTO INCIDENTE STRADALE MORTALE: TEMPI E MODALITA’: Sgambato Associati
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